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D.Lvo 02/02/2006 n. 40

Art. 12 - Modifiche all'articolo 384

1. L'articolo 384 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 384 (Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito).

- La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto anorma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza. La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione. rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla medesima questione. Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.».

Art. 13 - Modifiche all'articolo 385

1. All'articolo 385 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.».

Art. 14 - Modifiche all'articolo 388

1. L'articolo 388 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 388 (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito). -Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinchè ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione può avvenire anche in via telematica.».

Art. 15 - Modifiche all'articolo 391

1. I primi tre commi dell'articolo 391 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: «Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede il presidente con decreto. Il decreto o la sentenza che dichiara l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.».

Art. 16 - Modifiche all'articolo 391-bis

1. All'articolo 391-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni

a) al primo comma, dopo le parole: «Se la sentenza» sono inserite le seguenti: «o l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 4) e 5),»

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Corte decide sul ricorso in camera di consiglio nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis.»

c) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «Sul ricorso per correzione dell'errore materiale pronuncia con ordinanza. Sul ricorso per revocazione pronuncia con ordinanza se lo dichiara inammissibile, altrimenti rinvia alla pubblica udienza.».

Art. 17 - Articolo 391-ter

1. Dopo l'articolo 391-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 39l-ter (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo).

- Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito è, altresì, impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, D.L.vo 02/02/2006 n. 40 – Modifiche al CPC processo di cassazione, ex L. 80/2005. rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo. Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.».

Art. 18 - Articolo 420-bis

1. Dopo l'articolo 420 del codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 420-bis (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi). - Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito.».

Art. 19 - Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

1. Al titolo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni

a) all'articolo 133 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'articolo 129, terzo comma, si applica altresì se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice. »

b) dopo l'articolo 134 è inserito il seguente: «Art. 134-bis (Residenza o sede delle parti). - All'atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte.»

c) l'articolo 138 è abrogato

d) l'articolo 142 è sostituito dal seguente: «Art. 142 (Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici). - Se nel ricorso sono contenuti motivi di competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di competenza delle sezioni unite, queste, se non ritengono opportuno decidere l'intero ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria competenza, rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi. Le sezioni unite possono disporre ai sensi del primo comma anche nel caso di rimessione ai sensi dell'articolo 374, terzo comma, del codice.»

e) dopo l'articolo 146 è inserito il seguente: «Art. 146-bis (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi). - Nel caso di cui all'articolo 420-bis del codice si applica, in quanto compatibile, l'articolo 64, commi 4, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»

f) il primo comma dell'articolo 151 è sostituito dal seguente: «La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, è, comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello. »

g) dopo l'articolo 144-ter è inserito il seguente: «Art. 144-quater (Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte). - Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e già prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.». Capo II Modificazioni al codice di procedura civile in materia di arbitrato

Art. 20 - Modifiche al capo I, titolo VIII, libro IV

1. Al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile il Capo I è sostituito dal seguente: «Capo I della convenzione d'arbitrato 806 (Controversie arbitrabili).

- Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge. D.L.vo 02/02/2006 n. 40 – Modifiche al CPC processo di cassazione, ex L. 80/2005. Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro. 807 (Compromesso). - Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia. La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi. 808 (Clausola compromissoria).

- Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purchè si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807. La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria. 808-bis (Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale).

-Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807. 808-ter (Arbitrato irrituale).

-Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo. Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:

1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;

2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;

3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;

4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;

5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825. 808-quater (Interpretazione della convenzione d'arbitrato).

- Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce. 808-quinquies (Efficacia della convenzione d'arbitrato).

- La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato.».

 

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